Legge regionale 30 luglio 1977, n. 45 - TESTO VIGENTE dal 02/08/1977 al 10/09/1983

Interventi diversi nel settore dell' agricoltura.
CAPO IV
 Interventi a favore delle aziende agricole
colpite da calamitā naturali
Art. 9
 
Per gli scopi previsti dall' articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 67 e 2 della medesima legge, come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 51, č autorizzato, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1979, un limite d' impegno di lire 400 milioni.
Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dei diversi esercizi come segue:
esercizio 1977400.000.000
esercizio 1978800.000.000
esercizi dal 1979 al 19811.200.000.000
esercizio 1982800.000.000
esercizio 1983400.000.000


L' onere di lire 3.600 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui lire 400 milioni relativi all' annualitā autorizzata per l' esercizio finanziario 1977, fa carico al capitolo 6350 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, di lire 3.600 milioni, di cui lire 400 milioni per l' esercizio 1977.
Alla conseguente maggiore spesa di lire 3.600 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio regionale per l' esercizio 1977 (Rubrica n. 5 - partita n. 1 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Gli oneri relativi alle annualitā autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.