Legge regionale 18 luglio 1977 , n. 36 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Interventi modificativi ed integrativi in materia di edilizia scolastica e di formazione professionale.

Art. 15

Dopo l' articolo 10 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, è aggiunto il seguente articolo:

<< Art. 10 bis

Quando gli edifici scolastici vengano realizzati con spesa a carico di soggetti diversi da quelli obbligati, l' Amministrazione regionale ha facoltà di intervenire per sostenere gli oneri di acquisizione delle aree strettamente necessarie. >>