Legge regionale 18 luglio 1977, n. 36 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Interventi modificativi ed integrativi in materia di edilizia scolastica e di formazione professionale.
CAPO III
 Disposizioni finanziarie
Art. 17
 
Gli oneri previsti dall' articolo 9 bis della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, aggiunto con l' articolo 6 della presente legge, fanno carico al capitolo 5072 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977.
Per far fronte agli oneri previsti dall' articolo 9 ter della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, aggiunto con l' articolo 6 della presente legge, viene istituito << per memoria >> nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977, al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 3 - Categoria IX - il capitolo 5073 con la denominazione: << Spese di adeguamento degli edifici necessari per lo svolgimento della attività scolastica degli alunni sfollati dalle zone terremotate >>.
Gli stanziamenti da iscriversi al capitolo di cui al precedente comma saranno determinati - ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 - con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei Conti, sentita la Commissione consiliare competente.
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 1, primo comma, L. R. 37/1984