Al
secondo comma dell' articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, è aggiunto il seguente periodo:
<< In casi eccezionali, quando sussista l' esigenza di rispettare valori storico - ambientali di particolare pregio, è ammesso - sentiti il Servizio regionale dei beni ambientali e culturali e la Commissione consiliare speciale - il ricorso all' edilizia tradizionale >>.