Legge regionale 18 luglio 1977, n. 36 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Interventi modificativi ed integrativi in materia di edilizia scolastica e di formazione professionale.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Partizione di cui fa parte l'art. 16, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO I
 Edilizia scolastica
Art. 1
 
Al primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, è aggiunto il seguente periodo:
<< Le opere di riparazione possono comprendere:
a) miglioramenti anche sostitutivi agli infissi ed agli impianti, quando sia provata la loro inadeguatezza per vetustà o altra causa, indipendentemente dall' evento sismico;
b) eventuali ulteriori interventi strettamente indispensabili per adeguare e migliorare la ricettività e la funzionalità degli edifici al livello richiesto dai pubblici servizi alla cui sede sono destinati >>.

Art. 3
 
Al secondo comma dell' articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, è aggiunto il seguente periodo:
<< In casi eccezionali, quando sussista l' esigenza di rispettare valori storico - ambientali di particolare pregio, è ammesso - sentiti il Servizio regionale dei beni ambientali e culturali e la Commissione consiliare speciale - il ricorso all' edilizia tradizionale >>.

Art. 5
 
Al primo comma dell' articolo 9 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, sono soppresse le parole:
<< mediante impiego di strutture prefabbricate definitive >>.

Art. 7
 
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, primo comma, L. R. 37/1984
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
CAPO II
 Formazione professionale
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO III
 Disposizioni finanziarie
Art. 17
 
Gli oneri previsti dall' articolo 9 bis della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, aggiunto con l' articolo 6 della presente legge, fanno carico al capitolo 5072 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977.
Per far fronte agli oneri previsti dall' articolo 9 ter della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, aggiunto con l' articolo 6 della presente legge, viene istituito << per memoria >> nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977, al Titolo II - Sezione II - Rubrica n. 3 - Categoria IX - il capitolo 5073 con la denominazione: << Spese di adeguamento degli edifici necessari per lo svolgimento della attività scolastica degli alunni sfollati dalle zone terremotate >>.
Gli stanziamenti da iscriversi al capitolo di cui al precedente comma saranno determinati - ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 - con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei Conti, sentita la Commissione consiliare competente.
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 1, primo comma, L. R. 37/1984