Al
primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, č aggiunto il seguente periodo:
<< Le opere di riparazione possono comprendere:
a) miglioramenti anche sostitutivi agli infissi ed agli impianti, quando sia provata la loro inadeguatezza per vetustą o altra causa, indipendentemente dall' evento sismico;
b) eventuali ulteriori interventi strettamente indispensabili per adeguare e migliorare la ricettivitą e la funzionalitą degli edifici al livello richiesto dai pubblici servizi alla cui sede sono destinati >>.