Art. 3
1. La disciplina di cui all'articolo 1, comma 1, si applica ai programmi operativi presentati all'approvazione successivamente all'entrata in vigore della
legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), e, in via transitoria, ai programmi operativi relativi alle annualitą 2009, 2010 e 2011.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dą seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
3 Comma 1 sostituito da art. 2, comma 5, lettera e), L. R. 11/2011