Legge regionale 27 giugno 1977, n. 32 - TESTO VIGENTE dal 21/01/1982

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 aprile 1976, n. 12 concernente norme finanziarie e di contabilità regionale.
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 30, secondo comma, L. R. 10/1982 con effetto dal 1° gennaio 1982.
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato dal combinato disposto degli articoli 4 e 30, secondo comma, L.R. 10/82.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato dal combinato disposto degli articoli 5 e 30, secondo comma, L.R. 10/1982, con effetto dall'1 gennaio 1982.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato dal combinato disposto degli articoli 6 e 30 L.R. 10/82 con effetto dal 31 dicembre 1981.
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato dal combinato disposto degli articoli 11 e 30, secondo comma, L.R. 10/82 con effetto dal 31 dicembre 1981.
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato dal combinato disposto degli articoli 16 e 30, secondo comma, L.R. 10/82.
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 30, secondo comma, L. R. 10/1982 , a decorrere dal 31 dicembre 1981, come disposto dall'articolo unico L.R. 55/1982.
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Derogata la disciplina del primo comma da art. 12, primo comma, L. R. 3/1979
2 Derogata la disciplina del secondo comma da art. 12, primo comma, L. R. 3/1979
3 Terzo comma abrogato da art. 13, primo comma, L. R. 3/1979 con effetto, ex articolo 16 della medesima legge, dal 31 dicembre 1978.
4 Articolo abrogato dal combinato disposto degli articoli 23 e 30, secondo comma, L.R. 10/82.
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 13, primo comma, L. R. 3/1979 con effetto, ex articolo 16 della medesima legge, dal 31 dicembre 1978.
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente dal combinato disposto degli articoli 7 e 30 L.R. 10/82 con effetto dal 31 dicembre 1981.
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato dal combinato disposto degli articoli 29 e 30, secondo comma, L.R. 10/82.
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 30, secondo comma, L. R. 10/1982
Art. 13
 
In relazione alle esigenze derivanti dal disposto degli articoli 32 e 34 del DPR 26 novembre 1975, n. 902, il numero massimo di 7 unità indicate nel secondo comma dell' articolo unico della legge regionale 10 novembre 1971, n. 47, è elevato a 20 unità.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 1, secondo comma, L. R. 40/1979