﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 20 giugno 1977

      , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018</p><p style="text-align: justify;"><strong>Nuove procedure per  il  recupero  statico  e  funzionale degli edifici colpiti dagli  eventi  tellurici  -  Ulteriori norme integrative della legge regionale 7  giugno  1976,  n. 17.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO I</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Disposizioni preliminari</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Nel quadro degli interventi  programmati  previsti  dalla legge speciale nazionale per  la  ricostruzione  delle  zone terremotate ed in concordanza  con  gli  obiettivi  generali della ricostruzione stessa, nonché  con  gli  obiettivi  di sviluppo economico e sociale del Friuli - Venezia Giulia, al fabbisogno abitativo si provvede con un Piano casa.</p><p style="text-align: justify;">In via prioritaria al  fabbisogno  abitativo  delle  zone terremotate si provvede attraverso  il  recupero  statico  e funzionale del patrimonio edilizio esistente, secondo quanto disposto al successivo articolo 3.</p><p style="text-align: justify;">Il Piano casa e gli interventi di cui alla presente legge si  uniformeranno  ai  principi  ed  agli  indirizzi   della legislazione di riforma del settore della casa e del  regime dei suoli.</p><p style="text-align: justify;">Gli interventi predetti dovranno tendere, in un quadro di sicurezza  statica,  geologica  e   sismica,   al   recupero funzionale delle abitazioni danneggiate e dovranno  attuarsi secondo criteri uniformi di  convenienza  sotto  il  profilo tecnico ed economico  ed  esigenze  di  natura  urbanistica, garantendo nella maggior misura possibile il recupero  e  la valorizzazione del patrimonio edilizio storico, artistico ed ambientale superstite.</p><p style="text-align: justify;">Alla  individuazione  e  determinazione  della  priorità degli interventi si  perverrà  in  stretto  collegamento  e d' intesa  con  le  comunità  locali  interessate   ed   in connessione con i tempi e le  modalità  della  ripresa  dei servizi collettivi.</p><p style="text-align: justify;">La  determinazione   dell' entità   dell' intervento  di riatto,  unitamente   all' avvio  di     un' operazione   di rilevamento delle esigenze abitative residue,  costituiranno il  sistema  di  riferimento  in  base   al   quale   verrà quantificata  l' entità  di  nuovi  alloggi  necessari  per soddisfare il fabbisogno complessivo di  edilizia  abitativa delle zone colpite.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">La Regione predispone e realizza, d' intesa con i Comuni, un  censimento   dei   fabbisogni   abitativi   delle   zone terremotate.  Con  decreto  del  Presidente   della   Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa,  sentita  la Commissione  consiliare  competente,  saranno  stabilite  le modalità del censimento medesimo.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   3</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Il recupero statico e funzionale degli edifici  destinati ad uso di abitazione civile  o  ad  uso  misto,  danneggiati dagli  eventi  tellurici,  si  attua  secondo  le  procedure indicate ai successivi Capo II e  Capo  III  della  presente legge.</p></p></p></body></html>