Legge regionale 20 giugno 1977 , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.

Art. 42

Per far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi in conto interessi previsto dall' articolo 27, primo e terzo comma, e dall' articolo 28 della presente legge, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1977, un limite di impegno di lire 2.400 milioni.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.400 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1982.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977 viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria Generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5212 con la denominazione << Contributi sugli interessi dei mutui a breve termine contratti con Istituti di credito convenzionati per le riparazioni delle abitazioni non irrimediabilmente danneggiate dagli eventi tellurici dell' anno 1976, nonché per l' esecuzione di opere di completamento degli edifici danneggiati e non, in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 9.600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui lire 2.400 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1977. A favore di detto capitolo si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 - Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici dell' anno 1976 nel Friuli - Venezia Giulia - del medesimo stato di previsione.

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1982 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.