Legge regionale 20 giugno 1977 , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.

Art. 40

Per gli oneri previsti dall' articolo 2 della presente legge viene istituito, per memoria, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria IX - il capitolo 5323 con la denominazione: << Spese per la predisposizione e la realizzazione di un censimento dei fabbisogni abitativi delle zone terremotate >>.

Gli oneri derivanti dagli articoli 7, 8, secondo comma, 32, secondo comma, e 36 della presente legge fanno carico al capitolo 434 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977.

Per gli oneri previsti dall' articolo 12 della presente legge viene istituito, per memoria, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 3 - Categoria IX - il capitolo 5233 con la denominazione: << Spese dirette per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dagli eventi tellurici del 1976, appartenenti al patrimonio disponibile della Regione >>.

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Per gli oneri previsti dagli articoli 14 e 21 della presente legge vengono istituiti, per memoria, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria IX:

- il capitolo 5322 con la denominazione: << Spese dirette per l' esecuzione di opere di riparazione strutturale, di adeguamento antisismico, di completamento e di restauro, degli edifici non irrimediabilmente danneggiati dagli eventi tellurici del 1976 >>;

- il capitolo 5324 con la denominazione: << Spese dirette per l' acquisizione di edifici danneggiati da riattare >>.

Gli oneri derivanti dagli articoli 15, 16, 23, 25, e 26 della presente legge fanno carico al capitolo 5372 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977.

Gli oneri derivanti dall' articolo 35 della presente legge fanno carico, per il personale comandato non regionale, al capitolo 167 e per il personale assunto dai Comuni al capitolo 455 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977.

Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli di cui ai precedenti primo, quarto e quinto comma saranno determinati - ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 - con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei Conti, sentita la Commissione consiliare competente.

Note:

Terzo comma abrogato da art. 68, settimo comma, L. R. 25/1978