﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 20 giugno 1977

      , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018</p><p style="text-align: justify;"><strong>Nuove procedure per  il  recupero  statico  e  funzionale degli edifici colpiti dagli  eventi  tellurici  -  Ulteriori norme integrative della legge regionale 7  giugno  1976,  n. 17.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  31</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Ai fini dell' ammissione degli interessati ai  contributi in conto interessi, di cui all' articolo  27,  primo  comma, lettera b), i progetti delle opere da  realizzare  da  parte dei  singoli  beneficiari  devono  essere  redatti  con   le modalità indicate al Capo II, articolo  5,  della  presente legge ed approvati in linea tecnica ed economica dal Sindaco su parere del gruppo tecnico, di cui al Capo II, articolo 7, primo comma, lettera a), sentita la  Commissione  consiliare di cui all' articolo 17.<p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;">Anche in pendenza dell' approvazione del progetto  e  con effetto dall' entrata in vigore  della  legge  regionale  20 giugno 1977, n. 30, il rilascio della  concessione  edilizia per la riparazione degli edifici danneggiati a  causa  degli eventi   sismici   equivale   a   tutti   gli   effetti   ad autorizzazione alla esecuzione di tali opere ai  fini  della concessione dei contributi.</p><p style="text-align: justify;">L' inizio  dei  lavori  di   riparazione   comporta   per l' interessato  l' implicita  assunzione  in  proprio  della maggiore spesa, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell' articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, rispetto a quella ritenuta ammissibile a contributo in  sede di approvazione del progetto.</p><p style="text-align: justify;">I   lavori   di   riparazione   iniziati    anteriormente all' entrata in vigore del   DPGR   8 marzo 1979, n. 055/Sgs non sono soggetti all' applicazione degli indici parametrici di cui all' articolo 4 della citata legge  regionale  n.  35 del 1979. I contributi sono concessi in via di sanatoria con riguardo all' indice dei costi vigente alla data  di  inizio dei lavori.<p><span style="">(3)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole implicitamente sostituite al primo comma da art. 1, secondo comma, L. R. 53/1984</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Aggiunti dopo il primo comma 3 commi da art. 6, primo comma, L. R. 55/1986</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Derogata la disciplina del quarto comma da  art. 52, comma 1, L. R. 48/1991</p></p></body></html>