Legge regionale 20 giugno 1977 , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.

Art. 27

(5)(6)(7)(8)(9)(10)(12)(13)(14)(15)(17)

Al fine di sopperire all' onere delle spese per la riparazione degli edifici destinati ad uso di abitazione civile o ad uso misto, compresi gli annessi rustici alle abitazioni rurali, non irrimediabilmente danneggiati dagli eventi tellurici del 1976 e che sia conveniente riparare e rendere abitabili, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, altresì, contributi nel pagamento degli interessi dei mutui, eventualmente contratti o da contrarre sugli importi eccedenti i contributi a fondo perduto già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, e 27 agosto 1976, n. 46, ovvero da concedere, ai sensi degli articoli 22 e seguenti del presente Capo III, entro i seguenti limiti:

a) dell' importo di stima risultante dal verbale di accertamento, di cui agli articoli 4 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e 20 del presente Capo III: ovvero, in via alternativa:

b) dell' importo risultante dal progetto delle opere di riparazione comprensivo delle spese di progettazione e direzione dei lavori, redatto ed approvato secondo quanto disposto al successivo articolo 31.

(1)(16)

Nel caso di mutuo di durata superiore ai 6 anni e fino a 20 anni, l' ammontare del contributo è pari alla differenza risultante dalla rata costante di un mutuo contratto ad un tasso non superiore al 14% e quella calcolata per l' ammortamento di un mutuo al tasso del 2%.

(2)

Nel caso di mutuo di durata superiore a 6 anni e fino a 20 anni, il contributo non può essere concesso per importi mutuati inferiori a lire 4 milioni.

(11)(18)

Per la concessione del mutuo, gli interessati devono presentare all' Istituto mutuante una dichiarazione del Sindaco attestante l' ammontare della stima ovvero del progetto approvato e del contributo a fondo perduto, nonché copia dell' autorizzazione all' esecuzione delle opere di riparazione.

(3)

I contributi regionali sono concessi - a seguito di presentazione del contratto di mutuo - dalla Segreteria generale straordinaria, istituita con la legge regionale 6 settembre 1976, n. 53.

(4)

L' erogazione viene disposta per conto del beneficiario mediante emissione di ruolo di spesa fissa direttamente a favore degli Istituti di credito.

A tal fine, l' Assessore regionale alle finanze è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti di Credito Fondiario e con gli Istituti di cui all' articolo 1 numeri 1 e 2, del RD 28 aprile 1938, n. 1165.

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 23, primo comma, L. R. 25/1978

Secondo comma sostituito da art. 24, primo comma, L. R. 25/1978

Quarto comma sostituito da art. 25, primo comma, L. R. 25/1978

Quinto comma sostituito da art. 26, primo comma, L. R. 25/1978

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 44, primo comma, L. R. 25/1978

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, secondo comma, L. R. 35/1979

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, secondo comma, L. R. 35/1979

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, secondo comma, L. R. 35/1979

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 21, primo comma, L. R. 35/1979

10  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, primo comma, L. R. 2/1982

11  Terzo comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 54/1982

12  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, primo comma, L. R. 55/1986

13  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 26/1988

14  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 84, comma 1, L. R. 50/1990

15  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 132, comma 1, L. R. 50/1990

16  Integrata la disciplina del primo comma da art. 135, comma 1, L. R. 50/1990

17  Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 7, L. R. 13/2002

18  Terzo comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010