﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 20 giugno 1977

      , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018</p><p style="text-align: justify;"><strong>Nuove procedure per  il  recupero  statico  e  funzionale degli edifici colpiti dagli  eventi  tellurici  -  Ulteriori norme integrative della legge regionale 7  giugno  1976,  n. 17.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  24</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">L' erogazione del contributo in conto capitale ha luogo:<p style="text-align: justify;">1) in ragione del 50% dell' importo concesso dopo  l' inizio    dei  lavori,  accertato  da  un   tecnico   appositamente    incaricato dal Sindaco;</p><p style="text-align: justify;">2) per la parte residua, dopo l' ultimazione  dei  lavori  e    l' accertamento della regolare esecuzione degli stessi da    parte del direttore dei lavori  ovvero,  in  mancanza  di    questo,  da  parte  di  tecnici  incaricati  dal  Sindaco    all' atto   dell' autorizzazione    all' esecuzione   dei    lavori.</p><p><span style="">(5)</span></p></p><p style="text-align: justify;">L' erogazione del contributo suindicato può anche essere disposta, a seguito di espressa richiesta del  beneficiario, a favore direttamente dell' Istituto di  credito,  il  quale abbia, eventualmente,  concesso  prestiti  od  anticipazioni all' interessato   per     l' esecuzione   dei   lavori   di riparazione, assistiti dal contributo regionale.</p><p style="text-align: justify;">Nel  caso  di  alloggi  e  vani  adibiti   ad   attività produttive, occupati alla data del 6 maggio  1976  in  forza del contratto di  locazione  e  sempreché  il  proprietario beneficiario od i componenti della sua  famiglia  non  siano privi di alloggio a causa del terremoto, l' erogazione della quota residua di contributo è, altresì,  subordinata  alla riammissione del conduttore   nell' abitazione  o  nei  vani suindicati ripristinati.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;">Qualora il conduttore suindicato od i  membri  della  sua famiglia con lo stesso  conviventi  rinunciano  a  rientrare nell' alloggio,   l' erogazione  della  quota   residua   di contributo è  subordinata  alla  concessione  in  locazione dell' alloggio riattato con precedenza a persone terremotate residenti, alla data del 6 maggio 1976, nel medesimo Comune.<p><span style="">(3)</span><span style="">(4)</span></p></p><p style="text-align: justify;">Nelle ipotesi,  infine,  previste   dall' articolo  1577, secondo  comma,  del  codice  civile,    l' erogazione   del contributo ha luogo direttamente a favore del conduttore.</p><p style="text-align: justify;">Il precedente comma  si  applica  anche  a  favore  degli affittuari coltivatori diretti, dei coloni  e  dei  mezzadri per le riparazioni delle abitazioni rurali e  degli  annessi rustici dai medesimi occupati, in quanto pertinenze di fondi rustici.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Derogata la disciplina dell'articolo da art. 48, quarto comma, L. R. 53/1984</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Parole soppresse al terzo comma da art. 5, primo comma, L. R. 55/1986</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Parole aggiunte al quarto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 55/1986</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Parole soppresse al quarto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 55/1986</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Integrata la disciplina del primo comma da art. 8, L. R. 53/1984 nel testo modificato da art. 61, primo comma, L. R. 55/1986</p></p></body></html>