﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 20 giugno 1977

      , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018</p><p style="text-align: justify;"><strong>Nuove procedure per  il  recupero  statico  e  funzionale degli edifici colpiti dagli  eventi  tellurici  -  Ulteriori norme integrative della legge regionale 7  giugno  1976,  n. 17.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  22</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Ai fini della concessione del  contributo  regionale,  la documentazione relativa alla  proprietà  degli  edifici  da riparare può essere sostituita:<p style="text-align: justify;">- da  una  dichiarazione  resa  dal  proprietario  ai  sensi   dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;</p><p style="text-align: justify;">- da un atto di notorietà,  reso,  da  chi  rappresenta  il   proprietario  e  ne  cura  gli  interessi  e  da   quattro   cittadini del luogo in cui è sito l' edificio, al pretore   o al notaio.</p></p><p style="text-align: justify;">In caso di comproprietà la dichiarazione resa da uno dei comproprietari vale anche per gli altri.</p><p style="text-align: justify;">In  tale  caso  il  comproprietario   che   agisca   deve dichiarare,  altresì,  di  sollevare     l' Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti degli  altri comproprietari.</p><p style="text-align: justify;">Analogamente, chi cura  gli  interessi  del  proprietario dovrà dichiarare di sollevare l' Amministrazione  regionale da  ogni  responsabilità  nei  confronti  del  proprietario medesimo.</p><p style="text-align: justify;">Per   la   stipulazione   delle   convenzioni    previste all' articolo 4, terzo comma,  lettera  g),  della  presente legge, la  documentazione  relativa  alla  proprietà  può, altresì, essere sostituita nei modi indicati ai  precedenti commi.</p><p style="text-align: justify;">Entro  30  giorni  dalla  presentazione   della   domanda suindicata, il Sindaco autorizza l' esecuzione  delle  opere di riparazione, fissando il termine per l' ultimazione delle stesse  e,  contestualmente,  dispone  la  concessione   del contributo regionale.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 2/1982</p></p></body></html>