﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 20 giugno 1977

      , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018</p><p style="text-align: justify;"><strong>Nuove procedure per  il  recupero  statico  e  funzionale degli edifici colpiti dagli  eventi  tellurici  -  Ulteriori norme integrative della legge regionale 7  giugno  1976,  n. 17.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  21</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Qualora la comunicazione del verbale di accertamento,  di cui all' articolo precedente, secondo comma, non possa  aver luogo  per  irreperibilità  del  proprietario  ovvero   per l' assenza di chi lo rappresenta o ne  curi  gli  interessi, ovvero qualora la  comunicazione  abbia  avuto  regolarmente luogo ed il proprietario  benché  invitato,  non  provveda, entro il termine prefissato,   all' esecuzione  delle  opere previste, il  Sindaco  dispone  direttamente   l' esecuzione delle  opere  di  riparazione  strettamente  necessarie  per garantire   l' incolumità  pubblica  ovvero  la   sicurezza statica degli edifici contigui.</p><p style="text-align: justify;">Le spese  per  le  riparazioni  relative  sono  a  carico dell' Amministrazione regionale, salvo rivalsa nei confronti del proprietario interessato  in  sede  di  concessione  dei benefici previsti dal presente Capo.</p></p></body></html>