Legge regionale 20 giugno 1977 , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.

Art. 20

(1)(2)

I verbali di accertamento - relativi agli edifici destinati ad uso d' abitazione civile o ad uso misto, compresi gli annessi rustici alle abitazioni rurali, non irrimediabilmente danneggiati dagli eventi tellurici del 1976 e che sia conveniente riparare e rendere abitabili - redatti a seguito delle operazioni di rilevamento eseguite fino alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero da svolgere su richiesta dei Sindaci, per gli edifici non precedentemente rilevati agli effetti della determinazione del contributo regionale, e sottoscritti dai componenti dei gruppi di rilevamento ed, eventualmente, controfirmati dai proprietari o da chi li rappresenta o ne cura gli interessi, sono trasmessi al Sindaco del Comune ove sono ubicati gli edifici da riparare.

Il Sindaco, previa convalida, comunica i verbali agli interessati, invitando questi ultimi a chiedere l' autorizzazione ad eseguire le opere di riparazione, con il contributo regionale.

All' interessato che non ritenga di accettare i risultati delle operazioni di rilevamento è data facoltà di ricorrere al Sindaco entro dieci giorni dalla comunicazione del verbale di accertamento.

Il Sindaco decide sul ricorso entro 15 giorni dalla presentazione, su conforme parere di una Commissione di tre esperti, designati dal Consiglio comunale, dei quali uno espresso dalla minoranza.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, primo comma, L. R. 25/1978

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, primo comma, L. R. 2/1982