Legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.
CAPO III
Art. 20
I verbali di accertamento - relativi agli edifici destinati ad uso d' abitazione civile o ad uso misto, compresi gli annessi rustici alle abitazioni rurali, non irrimediabilmente danneggiati dagli eventi tellurici del 1976 e che sia conveniente riparare e rendere abitabili - redatti a seguito delle operazioni di rilevamento eseguite fino alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero da svolgere su richiesta dei Sindaci, per gli edifici non precedentemente rilevati agli effetti della determinazione del contributo regionale, e sottoscritti dai componenti dei gruppi di rilevamento ed, eventualmente, controfirmati dai proprietari o da chi li rappresenta o ne cura gli interessi, sono trasmessi al Sindaco del Comune ove sono ubicati gli edifici da riparare.
Il Sindaco, previa convalida, comunica i verbali agli interessati, invitando questi ultimi a chiedere l' autorizzazione ad eseguire le opere di riparazione, con il contributo regionale.
All' interessato che non ritenga di accettare i risultati delle operazioni di rilevamento è data facoltà di ricorrere al Sindaco entro dieci giorni dalla comunicazione del verbale di accertamento.
Il Sindaco decide sul ricorso entro 15 giorni dalla presentazione, su conforme parere di una Commissione di tre esperti, designati dal Consiglio comunale, dei quali uno espresso dalla minoranza.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 42, primo comma, L. R. 25/1978
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, primo comma, L. R. 2/1982
Art. 23
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa e sentita la Commissione consiliare speciale, verranno determinati i parametri per l' aggiornamento degli importi massimi, di cui al precedente comma, in relazione alle variazioni dei costi nel settore edile.
Limitatamente alle riparazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati o da assegnarsi in locazione, il contributo è concesso direttamente dall' Amministrazione regionale, per ciascun alloggio, in misura pari all' importo di stima risultante dal verbale di accertamento e, comunque, fino al limite massimo di lire 7.500.000.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 22, primo comma, L. R. 25/1978
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 35, primo comma, L. R. 25/1978
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, primo comma, L. R. 25/1978
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, secondo comma, L. R. 35/1979
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 21, primo comma, L. R. 35/1979
6 Parole sostituite al primo comma da art. 22, primo comma, L. R. 35/1979
7 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 22, secondo comma, L. R. 35/1979
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 26/1988
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 84, comma 1, L. R. 50/1990
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 132, comma 1, L. R. 50/1990
11 Integrata la disciplina del primo comma da art. 59, comma 1, L. R. 48/1991
Art. 24
L' erogazione del contributo suindicato può anche essere disposta, a seguito di espressa richiesta del beneficiario, a favore direttamente dell' Istituto di credito, il quale abbia, eventualmente, concesso prestiti od anticipazioni all' interessato per l' esecuzione dei lavori di riparazione, assistiti dal contributo regionale.
Nelle ipotesi, infine, previste dall' articolo 1577, secondo comma, del codice civile, l' erogazione del contributo ha luogo direttamente a favore del conduttore.
Il precedente comma si applica anche a favore degli affittuari coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri per le riparazioni delle abitazioni rurali e degli annessi rustici dai medesimi occupati, in quanto pertinenze di fondi rustici.
Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 48, quarto comma, L. R. 53/1984
2 Parole soppresse al terzo comma da art. 5, primo comma, L. R. 55/1986
3 Parole aggiunte al quarto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 55/1986
4 Parole soppresse al quarto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 55/1986
5 Integrata la disciplina del primo comma da art. 8, L. R. 53/1984 nel testo modificato da art. 61, primo comma, L. R. 55/1986
Art. 27
L' erogazione viene disposta per conto del beneficiario mediante emissione di ruolo di spesa fissa direttamente a favore degli Istituti di credito.
A tal fine, l' Assessore regionale alle finanze è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti di Credito Fondiario e con gli Istituti di cui all' articolo 1 numeri 1 e 2, del RD 28 aprile 1938, n. 1165.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 23, primo comma, L. R. 25/1978
2 Secondo comma sostituito da art. 24, primo comma, L. R. 25/1978
3 Quarto comma sostituito da art. 25, primo comma, L. R. 25/1978
4 Quinto comma sostituito da art. 26, primo comma, L. R. 25/1978
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 44, primo comma, L. R. 25/1978
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, secondo comma, L. R. 35/1979
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, secondo comma, L. R. 35/1979
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, secondo comma, L. R. 35/1979
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 21, primo comma, L. R. 35/1979
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, primo comma, L. R. 2/1982
11 Terzo comma sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 54/1982
12 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, primo comma, L. R. 55/1986
13 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 26/1988
14 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 84, comma 1, L. R. 50/1990
15 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 132, comma 1, L. R. 50/1990
16 Integrata la disciplina del primo comma da art. 135, comma 1, L. R. 50/1990
17 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 7, L. R. 13/2002
18 Terzo comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 28
Al fine di sopperire al costo delle opere relative, ai beneficiari dei contributi in conto capitale, di cui al Capo II - articoli 15 e 16 - possono essere concessi sugli importi eccedenti i contributi medesimi, altresì, i contributi previsti all' articolo 27 sui mutui eventualmente contratti o da contrarre ai fini predetti.
Qualora i soggetti interessati alle opere di riparazione previste al Capo II, articolo 16, non rientrino in alcune delle categorie considerate dallo stesso articolo, agli stessi possono essere concessi i contributi di cui al comma precedente previa approvazione dei progetti esecutivi secondo quanto stabilito ai primi due commi dell' articolo 17.
L' ammissibilità ai contributi nel pagamento degli interessi, di cui all' articolo 27, è, infine, consentita anche per l' esecuzione delle opere di completamento degli edifici danneggiati e non, in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976, purché gli interessati occupassero effettivamente e stabilmente prima della data predetta un alloggio andato irrimediabilmente danneggiato o distrutto per effetto del sisma.
In tal caso l' accertamento delle opere da realizzare per il completamento verrà effettuato da un tecnico incaricato dal Comune sulla base del progetto approvato dal Sindaco e la valutazione delle stesse verrà effettuata tenendo conto di costi unitari a tal fine indicati dall' Assessorato regionale dei lavori pubblici.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, primo comma, L. R. 35/1979
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, secondo comma, L. R. 35/1979
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, secondo comma, L. R. 35/1979
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, primo comma, L. R. 55/1986
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 84, comma 1, L. R. 50/1990
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 7, L. R. 13/2002
Art. 28 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 27, primo comma, L. R. 25/1978
2 Articolo abrogato da art. 16, primo comma, L. R. 70/1978
Art. 29

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 28, primo comma, L. R. 25/1978
Art. 31
 
Anche in pendenza dell' approvazione del progetto e con effetto dall' entrata in vigore della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, il rilascio della concessione edilizia per la riparazione degli edifici danneggiati a causa degli eventi sismici equivale a tutti gli effetti ad autorizzazione alla esecuzione di tali opere ai fini della concessione dei contributi.
Note:
1 Parole implicitamente sostituite al primo comma da art. 1, secondo comma, L. R. 53/1984
2 Aggiunti dopo il primo comma 3 commi da art. 6, primo comma, L. R. 55/1986
3 Derogata la disciplina del quarto comma da art. 52, comma 1, L. R. 48/1991
Art. 32
Al fine di razionalizzare e di rendere meno onerosa, attraverso la redazione di progetti unitari, l' esecuzione delle opere di riparazione degli edifici danneggiati, i Sindaci dei Comuni interessati sono autorizzati a stipulare - con riguardo ad ambiti edilizi predeterminati - apposite convenzioni con le imprese, consorzi di imprese, società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi.
Alla progettazione, direzione, assistenza e contabilità dei lavori, nonché all' accertamento della regolare esecuzione degli stessi, provvede il Comune mediante personale dipendente ovvero attraverso il conferimento di incarichi a tecnici iscritti agli albi professionali.
I contributi spettanti per le opere di riparazione degli edifici compresi nelle convenzioni, di cui al primo comma del presente articolo ed al successivo articolo 34, hanno titolo ad essere concessi in via prioritaria.
Note:
1 Terzo comma sostituito da art. 30, primo comma, L. R. 25/1978
2 Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 31, primo comma, L. R. 25/1978
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, L. R. 53/1984