Art. 9 ter
I Comuni e gli Enti indicati nel quarto comma dell' articolo 9 possono procedere all' acquisizione degli edifici compresi negli elenchi di cui al precedente articolo 8 per destinarli ad uso della comunità, anche quando non si verifichino le circostanze indicate nei primi due commi dell' articolo 9 predetto.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 11, primo comma, L. R. 25/1978
2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 43, L. R. 13/2002