Art. 8
Al fine di recuperare e valorizzare, attraverso la corretta esecuzione delle opere di riparazione e di restauro, i principali valori ambientali, storici, culturali ed etnici connessi con l' architettura locale, il Servizio regionale dei beni ambientali e culturali è autorizzato, anche su segnalazione dei Comuni interessati, a compilare, mediante schedatura e catalogazione, elenchi documentati degli edifici anche non ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici e rappresentativi dei valori suindicati, ubicati sia all' interno che all' esterno delle zone di cui all' articolo 4, primo comma, della presente legge.
Alla compilazione degli elenchi può provvedersi anche mediante incarichi conferiti ad esperti liberi professionisti.
Gli elenchi vengono approvati, d' intesa con i Comuni interessati, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.
Le norme previste nei commi precedenti e nel successivo articolo 10 si applicano anche per gli ambiti edilizi, individuati ai sensi dell' articolo 11, i quali siano rappresentativi dei valori ambientali, storici, culturali ed etnici connessi con l' architettura locale.
L' esecuzione delle opere di riparazione e di restauro degli edifici considerati al presente articolo è subordinata alla stipulazione da parte dei proprietari interessati di una convenzione per la conservazione del loro stato e la destinazione a tutela dei valori suindicati, nonché per l' utilizzo dei vani eccedenti il fabbisogno dei proprietari.
La convenzione suindicata è trascritta nei registri immobiliari a cura del Comune e a spese degli interessati.
Per gli edifici in comproprietà o in condominio, l' esecuzione delle opere di riparazione e di restauro è subordinata alla stipula della convenzione di cui ai commi precedenti sottoscritta da tanti partecipanti alla comunione o al condominio, che rappresentino, in base all' imponibile catastale, almeno i due terzi del valore dell' immobile catalogato.
In tali casi, la stipula della convenzione predetta dovrà comunque essere preceduta dalla deliberazione assunta, ai sensi degli articoli 1108 e rispettivamente 1136 del
codice civile, dai partecipanti alla comunione o al condominio.
L' esecuzione dei lavori relativi avrà luogo con riferimento all' intero edificio, fatta eccezione per le eventuali parti in proprietà esclusiva dei soli condomini che non abbiano sottoscritto la convenzione.
Note:
1 Parole soppresse al primo comma da art. 6, primo comma, L. R. 25/1978
2 Parole aggiunte al primo comma da art. 7, primo comma, L. R. 25/1978
3 Aggiunti dopo il terzo comma 2 commi da art. 8, primo comma, L. R. 25/1978
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, primo comma, L. R. 57/1981
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, primo comma, L. R. 63/1983
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, primo comma, L. R. 53/1984
7 Aggiunti dopo il quinto comma 4 commi da art. 1, primo comma, L. R. 55/1986
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, primo comma, L. R. 55/1986
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, L. R. 55/1986
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 26/1988
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 122, comma 1, L. R. 50/1990
12 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 1, L. R. 42/1995
13 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, L. R. 40/1996
14 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, L. R. 40/1996
15 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 4, L. R. 13/1998
16 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 5, L. R. 13/1998
17 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 84, L. R. 17/2008
18 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 80, L. R. 11/2011
19 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 71, L. R. 18/2011
20 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 30, L. R. 34/2015
21 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 2, L. R. 44/2017
22 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 16, L. R. 14/2018