Legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.
Art. 38
Per gli immobili appartenenti al patrimonio disponibile dei Comuni di cui all' articolo 12 bis, così come inserito dall' articolo 9 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, l'Assessore delegato alla ricostruzione, previa deliberazione della Giunta regionale, può autorizzare, in presenza di comprovati motivi, prima che siano decorsi i cinque anni di cui al primo comma, l' alienazione ovvero il mutamento anche parziale della destinazione d' uso dell' immobile assistito dal contributo.
Note:
1 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 26, primo comma, L. R. 35/1979
2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 68, quinto comma, L. R. 63/1977 nel testo modificato da art. 38, L. R. 2/1982
3 Articolo sostituito da art. 10, primo comma, L. R. 53/1984
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 48, quarto comma, L. R. 53/1984
5 Aggiunti dopo il secondo comma 2 commi da art. 9, primo comma, L. R. 55/1986
6 Articolo interpretato da art. 31, quinto comma, L. R. 55/1986
7 Integrata la disciplina del primo comma da art. 31, L. R. 55/1986
8 Parole sostituite al primo comma da art. 6, comma 1, L. R. 50/1990
9 Parole soppresse al terzo comma da art. 6, comma 1, L. R. 50/1990
10 Integrata la disciplina del primo comma da art. 40, comma 1, L. R. 50/1990
11 Parole soppresse al primo comma da art. 102, comma 5, L. R. 50/1990
12 Parole aggiunte al primo comma da art. 4, comma 1, L. R. 48/1991
13 Aggiunto dopo il quarto comma un comma da art. 6, comma 1, L. R. 37/1993
14 Parole sostituite al quarto comma da art. 6, comma 1, L. R. 37/1993
15 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 15, L. R. 13/2002