Art. 37
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale, vengono stabilite le modalità per il coordinamento e per la vigilanza sugli adempimenti previsti dalla presente legge, nonché per l' individuazione del personale regionale necessario e per la determinazione dei compensi di cui al precedente articolo 36.