Legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.
Art. 36
Le spese relative alle prestazioni ed agli adempimenti tecnici, comprese quelle per il funzionamento delle Commissioni per l' esame dei ricorsi avverso i risultati delle operazioni di rilevamento danni, demandate dalla legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e 27 agosto 1976, n. 46, e dalla presente legge ai Comuni interessati, sono a carico della Amministrazione regionale, la quale è autorizzata a tal fine, nonché per la concessione dei contributi in conto capitale previsti al Capo II - articoli 15 e 16 - e Capo III - articoli 21 e 23 - della presente legge, a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Note:
1 Articolo interpretato da art. 15, primo comma, L. R. 2/1982