Art. 31
Ai fini dell' ammissione degli interessati ai contributi in conto interessi, di cui all' articolo 27, primo comma, lettera b), i progetti delle opere da realizzare da parte dei singoli beneficiari devono essere redatti con le modalità indicate al Capo II, articolo 5, della presente legge ed approvati in linea tecnica ed economica dal Sindaco su parere del gruppo tecnico, di cui al Capo II, articolo 7, primo comma, lettera a), sentita la Commissione consiliare di cui all' articolo 17.
Anche in pendenza dell' approvazione del progetto e con effetto dall' entrata in vigore della
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, il rilascio della concessione edilizia per la riparazione degli edifici danneggiati a causa degli eventi sismici equivale a tutti gli effetti ad autorizzazione alla esecuzione di tali opere ai fini della concessione dei contributi.
I lavori di riparazione iniziati anteriormente all' entrata in vigore del DPGR 8 marzo 1979, n. 055/Sgs non sono soggetti all' applicazione degli indici parametrici di cui all'
articolo 4 della citata legge regionale n. 35 del 1979. I contributi sono concessi in via di sanatoria con riguardo all' indice dei costi vigente alla data di inizio dei lavori.
Note:
1 Parole implicitamente sostituite al primo comma da art. 1, secondo comma, L. R. 53/1984
2 Aggiunti dopo il primo comma 3 commi da art. 6, primo comma, L. R. 55/1986
3 Derogata la disciplina del quarto comma da art. 52, comma 1, L. R. 48/1991