Art. 26
Quando, in conseguenza di ulteriori danni causati da eventi tellurici successivi alla data del rilevamento, sia ritenuto necessario procedere alla demolizione di un edificio precedentemente giudicato riparabile ai sensi dell' art. colo 2 della
legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, l' emissione delle relative ordinanze di demolizione è preceduta da un nuovo accertamento, limitato al giudizio di convenienza previsto al citato articolo 2, primo comma, lettera a).
Qualora sia appurato nel modo suddetto, che non è più possibile riparare e rendere abitabile l' edificio, ed i lavori di riparazione siano stati già iniziati, il Sindaco provvede all' accertamento della spesa effettivamente sostenuta per essi ed alla erogazione del relativo contributo, entro il limite indicato nel verbale di accertamento.
Le spese relative agli adempimenti di cui al comma precedente sono a carico della Regione.