Art. 21
Qualora la comunicazione del verbale di accertamento, di cui all' articolo precedente, secondo comma, non possa aver luogo per irreperibilità del proprietario ovvero per l' assenza di chi lo rappresenta o ne curi gli interessi, ovvero qualora la comunicazione abbia avuto regolarmente luogo ed il proprietario benché invitato, non provveda, entro il termine prefissato, all' esecuzione delle opere previste, il Sindaco dispone direttamente l' esecuzione delle opere di riparazione strettamente necessarie per garantire l' incolumità pubblica ovvero la sicurezza statica degli edifici contigui.
Le spese per le riparazioni relative sono a carico dell' Amministrazione regionale, salvo rivalsa nei confronti del proprietario interessato in sede di concessione dei benefici previsti dal presente Capo.