Art. 17 bis
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa e sentita la Commissione consiliare speciale, verranno determinati i criteri per lo aggiornamento dei contributi in relazione all' andamento dei costi nel settore edile.
Ai fini della determinazione dei contributi di cui agli articoli 15 e 16 della presente legge si applicano i criteri in vigore alla data del decreto di concessione dei contributi stessi.
Ai fini della determinazione dei contributi di cui allo articolo 27 della presente legge si applicano i criteri in vigore alla data dell' approvazione prevista dall' articolo 31.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 21, primo comma, L. R. 25/1978
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 26/1988