Art. 14
Le spese per l' acquisizione degli immobili, di cui ai precedenti articoli 9 e 9 ter, ivi comprese quelle per l' eventuale cessione volontaria degli immobili stessi, ai sensi dell'
articolo 12, primo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle per i lavori di riparazione o restauro e per i lavori necessari per destinare il bene all' uso pubblico previsto, sono a carico dell' Amministrazione regionale.
Sono, pure, a carico dell' Amministrazione regionale le spese per quanto previsto al precedente articolo 13.
Ai fini suindicati, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni, dei Presidenti delle Province, delle Comunità montane e dei Consorzi dei Comuni interessati, nonché nelle ipotesi di cui all' articolo 13, quarto e sesto comma, dei Presidenti degli Istituti autonomi per le case popolari, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 18, primo comma, L. R. 25/1978
2 Secondo comma interpretato da art. 10, primo comma, L. R. 2/1982
3 Terzo comma sostituito da art. 11, primo comma, L. R. 2/1982
4 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 43, L. R. 13/2002