Legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.
Art. 13
All' esecuzione delle opere, di cui agli articoli 6, secondo comma, lettera a), 10 e 11 della presente legge, provvedono i Comuni ed il relativo affidamento può avvenire anche mediante trattativa privata, privilegiando possibilmente le cooperative edilizie di produzione e lavoro e i consorzi di imprese artigiane.
Gli Istituti Autonomi per le Case Popolari avranno altresì facoltà di intervenire secondo il disposto di cui al comma precedente, su concorde volontà della maggioranza degli assegnatari interessati, negli edifici di edilizia residenziale pubblica ove vi siano anche alloggi ceduti in proprietà od assegnati a riscatto o con patto di futura vendita.
Gli Istituti Autonomi per le Case Popolari potranno intervenire, attraverso l' acquisizione di edifici danneggiati da riattare, sia all' interno che all' esterno delle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4, primo comma, della presente legge - anche mediante l' utilizzo delle sovvenzioni straordinarie che agli stessi verranno destinate dalla speciale legge nazionale, di cui al primo comma dell' articolo 1 - al fine di venire incontro alle esigenze delle categorie dei meno abbienti.
L' assegnazione avrà luogo con precedenza a favore di coloro che già abitavano gli edifici acquisiti.
Note:
1 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 14, primo comma, L. R. 25/1978
2 Terzo comma sostituito da art. 15, primo comma, L. R. 25/1978
3 Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 16, primo comma, L. R. 25/1978
4 Sostituito il quarto comma con 2 commi da art. 17, primo comma, L. R. 25/1978
5 Parole aggiunte al terzo comma da art. 17, primo comma, L. R. 35/1979
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 44, L. R. 11/2011