Legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.
Art. 12 bis
Nell' ambito delle zone delimitate ai sensi del primo comma dell' articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, gli interventi di recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dai sismi ed appartenenti al patrimonio disponibile dei Comuni sono a totale carico dell' Amministrazione regionale e vanno compresi fra quelli previsti dall' articolo 20, secondo comma, lettera a), della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 9, primo comma, L. R. 2/1982
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, L. R. 26/1988
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 50/1990
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 48/1991
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 72, comma 6, L. R. 48/1991
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, L. R. 37/1993
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 1, L. R. 40/1996
8 Articolo interpretato da art. 6, comma 1, L. R. 40/1996
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 12, L. R. 13/1998
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 71, comma 1, L. R. 9/1999