Legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.
Art. 12
I progetti, che vanno redatti con le modalità di cui all' articolo 5, possono comprendere, al punto b) del medesimo articolo, anche opere di adeguamento, miglioramento ed ampliamento ritenute necessarie per migliorare la funzionalità degli edifici.
Limitatamente al compendio patrimoniale regionale di Fontanabona, all' esecuzione delle opere di riparazione provvede la Segreteria generale straordinaria che, a tal fine, è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui all' articolo 35 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, oppure a ricorrere all' istituto della concessione. La medesima Segreteria generale straordinaria è altresì autorizzata ad effettuare i lavori necessari per adeguare gli edifici compresi nel predetto compendio alle vigenti norme di sicurezza e di superamento delle barriere architettoniche.
Nell' ipotesi di cui al comma precedente saranno disposte aperture di credito a favore del Segretario generale straordinario, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 13, primo comma, L. R. 25/1978
2 Aggiunti dopo il terzo comma 3 commi da art. 1, primo comma, L. R. 18/1984
3 Parole implicitamente sostituite al primo comma da art. 1, secondo comma, L. R. 53/1984
4 Parole aggiunte al quarto comma da art. 1, comma 1, L. R. 37/1993
5 Sesto comma abrogato da art. 137, comma 11, L. R. 13/1998