Legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.
Art. 11
Qualora ricorrano ragioni tecniche od urbanistiche o di minor costo o, comunque, motivi di pubblico interesse, i Comuni hanno facoltà di procedere con deliberazione del Consiglio comunale all' individuazione degli ambiti edilizi d' intervento unitario pubblico per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati e da riparare.
Note:
1 Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 12, primo comma, L. R. 25/1978
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, L. R. 2/1982
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, secondo comma, L. R. 63/1983
4 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 6, terzo comma, L. R. 63/1983
5 Articolo interpretato da art. 1, L. R. 44/1990
6 Quarto comma abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 44/1990
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 123, comma 1, L. R. 50/1990
8 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 123, comma 2, L. R. 50/1990
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, L. R. 9/1994