Art. 10
I progetti delle opere di riparazione e di restauro degli edifici compresi negli elenchi, di cui al precedente articolo 8, sono redatti con le modalità fissate all' articolo 5 e possono prevedere anche gli interventi di restauro eventualmente necessari per restituire agli edifici le originarie caratteristiche architettoniche ed ambientali.
A tal fine, i gruppi previsti all' articolo 7, lettera b), sono integrati con un esperto designato dall' Assessore delegato ai beni ambientali e culturali.
Qualora i progetti delle opere di cui al primo comma abbiano riguardo ad edifici da restaurare ubicati all' esterno delle zone delimitate, ai sensi dell' articolo 4, primo comma, della presente legge, alla redazione dei progetti suindicati provvede il gruppo di cui all' articolo 7, lettera a).
Note:
1 Parole soppresse al terzo comma da art. 12, primo comma, L. R. 57/1981
2 Articolo interpretato da art. 5, primo comma, L. R. 63/1983
3 Secondo comma abrogato implicitamente da art. 1, primo comma, L. R. 53/1984
4 Parole implicitamente sostituite al terzo comma da art. 1, secondo comma, L. R. 53/1984