Legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.
Art. 1
 
Nel quadro degli interventi programmati previsti dalla legge speciale nazionale per la ricostruzione delle zone terremotate ed in concordanza con gli obiettivi generali della ricostruzione stessa, nonché con gli obiettivi di sviluppo economico e sociale del Friuli - Venezia Giulia, al fabbisogno abitativo si provvede con un Piano casa.
In via prioritaria al fabbisogno abitativo delle zone terremotate si provvede attraverso il recupero statico e funzionale del patrimonio edilizio esistente, secondo quanto disposto al successivo articolo 3.
Il Piano casa e gli interventi di cui alla presente legge si uniformeranno ai principi ed agli indirizzi della legislazione di riforma del settore della casa e del regime dei suoli.
Gli interventi predetti dovranno tendere, in un quadro di sicurezza statica, geologica e sismica, al recupero funzionale delle abitazioni danneggiate e dovranno attuarsi secondo criteri uniformi di convenienza sotto il profilo tecnico ed economico ed esigenze di natura urbanistica, garantendo nella maggior misura possibile il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio storico, artistico ed ambientale superstite.
Alla individuazione e determinazione della priorità degli interventi si perverrà in stretto collegamento e d' intesa con le comunità locali interessate ed in connessione con i tempi e le modalità della ripresa dei servizi collettivi.
La determinazione dell' entità dell' intervento di riatto, unitamente all' avvio di un' operazione di rilevamento delle esigenze abitative residue, costituiranno il sistema di riferimento in base al quale verrà quantificata l' entità di nuovi alloggi necessari per soddisfare il fabbisogno complessivo di edilizia abitativa delle zone colpite.