Art. 7
Nell' ipotesi di cui agli articoli 6, lettera a) e 8 della presente legge, le prestazioni tecniche relative alle opere ivi previste sono svolte dai seguenti organismi:
a) un gruppo interdisciplinare centrale con compiti di programmazione e coordinamento generali;
b) gruppi tecnici per la progettazione, direzione, assistenza e contabilitą dei lavori e per l' accertamento della regolare esecuzione degli stessi.
I tecnici necessari ai gruppi, di cui alla lettera b) del primo comma sono reperiti dalla Regione ed assegnati ai Comuni o gruppi di Comuni, compresi nelle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4, primo comma, d' intesa con i Sindaci dei Comuni interessati, o con la maggioranza degli stessi.
Con ciascun esperto verrą stipulato da parte dei Sindaci - in conformitą al disciplinare tipo di cui allo stesso articolo 4 - apposito disciplinare, contenente le indicazioni per lo svolgimento dell' incarico e le modalitą per la corresponsione delle relative spettanze professionali.
Nel caso di gruppi di Comuni, i disciplinari di cui al comma precedente verranno stipulati dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.
Note:
1 Integrata la disciplina del primo comma da art. 87, primo comma, L. R. 63/1977
2 Parole aggiunte al terzo comma da art. 5, primo comma, L. R. 25/1978
3 Integrata la disciplina del primo comma da art. 46, primo comma, L. R. 25/1978
4 Integrata la disciplina del primo comma da art. 14, L. R. 35/1979
5 Integrata la disciplina del primo comma da art. 15, primo comma, L. R. 35/1979
6 Primo comma interpretato da art. 5, primo comma, L. R. 63/1983
7 Integrata la disciplina del presente articolo dall' articolo 1 della L.R. 53/84, che ha disposto la soppressione dei Gruppi con attribuzione delle relative funzioni all' Ufficio Tecnico della Segreteria Generale Straordinaria.
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 106, comma 1, L. R. 50/1990
9 Integrata la disciplina del primo comma da art. 107, comma 1, L. R. 50/1990
10 Integrata la disciplina del primo comma da art. 121, L. R. 50/1990
11 Integrata la disciplina del primo comma da art. 4, comma 1, L. R. 41/1992