Art. 5
Ai fini di cui al presente Capo II, il progetto per la riparazione degli edifici deve contenere separatamente l' indicazione:
a) delle opere di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico, nonché di difesa dagli agenti atmosferici;
b) delle opere di completamento e degli impianti;
c) delle eventuali ulteriori opere indispensabili per conseguire livelli di ricettività abitativa e di funzionalità adeguati ai criteri generali, di cui all' articolo 4, terzo comma, lettera c).
Nelle opere di cui alla lettera a) del precedente comma sono compresi gli interventi provvisori strettamente necessari al puntellamento delle strutture ed alla difesa degli edifici dagli agenti atmosferici, ancorché effettuati prima dell' entrata in vigore della presente legge.
L' accertamento della regolare esecuzione dei lavori viene, altresì, effettuato distintamente per le opere considerate al precedente comma.
Note:
1 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 2, primo comma, L. R. 25/1978
2 Integrata la disciplina del primo comma da art. 4, secondo comma, L. R. 35/1979
3 Integrata la disciplina del primo comma da art. 7, primo comma, L. R. 35/1979
4 Integrata la disciplina del primo comma da art. 6, primo comma, L. R. 2/1982
5 Integrata la disciplina del primo comma da art. 3, L. R. 53/1984
6 Integrata la disciplina del primo comma da art. 12, L. R. 53/1984
7 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 104, comma 6 quater, L. R. 50/1990 nel testo modificato da art. 14, comma 22, L. R. 13/2000
8 Integrata la disciplina della lettera a) del primo comma da art. 4, comma 76, L. R. 14/2012