Art. 43
Per far fronte agli oneri derivanti dall' articolo 30 della presente legge č autorizzato, nell' esercizio finanziario 1977, un limite di impegno di lire 700 milioni.
Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 700 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1996.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977 viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria Generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5213 con la denominazione: << Contributi annui costanti per le riparazioni degli edifici non irrimediabilmente danneggiati >> e con lo stanziamento complessivo di lire 2.800 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui lire 700 milioni relativi all' annualitā autorizzata per l' esercizio 1977. A favore di detto capitolo si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 - Fondo di solidarietā per interventi conseguenti gli eventi tellurici dell' anno 1976 nel Friuli - Venezia Giulia - del medesimo stato di previsione.
Gli oneri relativi alle annualitā autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.