Art. 41
Per far fronte agli oneri derivanti dalla cessione dei contributi in conto interessi previsti dal primo e secondo comma dell' articolo 27 della presente legge e dall' articolo 28, è autorizzato, nell' esercizio finanziario 1977, un limite d' impegno di lire 10.000 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 10.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1996.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977 viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria Generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5211 con la denominazione: << Contributi sugli interessi dei mutui contratti con Istituti di credito, convenzionati per le riparazioni delle abitazioni non irrimediabilmente danneggiate dagli eventi tellurici dell' anno 1976, nonché per l' esecuzione delle opere di completamento degli edifici danneggiati e non, in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 40.000 milioni, corrispondenti alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui lire 10.000 milioni relativi all' annualità autorizzata per l' esercizio 1977. A favore di detto capitolo si provvede con il prelevamento di lire 28.000 milioni, di cui lire 7.000 milioni per l' esercizio 1977, dal << Fondo di solidarietà >> iscritto al capitolo 6990 e con utilizzo dello stanziamento di Lire 12.000 milioni, di cui Lire 3.000 milioni per l' esercizio 1977, iscritto al capitolo 5251, in relazione al disposto del precedente primo comma.
Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.