Art. 34
Ai fini dell' ammissione ai benefici previsti dalla presente legge, gli interessati alle opere di riparazione di edifici compresi in convenzioni eventualmente gią stipulate alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'
articolo 7 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, presentano, tramite il Comune interessato, apposita domanda.
Agli stessi fini il Sindaco unitamente alla domanda predetta inoltra all' Amministrazione regionale una relazione illustrativa delle modalitą seguite nell' individuazione dell' ambito di operativitą della convenzione e per la progettazione degli interventi.
Note:
1 Primo comma sostituito da art. 33, primo comma, L. R. 25/1978