Legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.
Art. 32
Al fine di razionalizzare e di rendere meno onerosa, attraverso la redazione di progetti unitari, l' esecuzione delle opere di riparazione degli edifici danneggiati, i Sindaci dei Comuni interessati sono autorizzati a stipulare - con riguardo ad ambiti edilizi predeterminati - apposite convenzioni con le imprese, consorzi di imprese, società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi.
Alla progettazione, direzione, assistenza e contabilità dei lavori, nonché all' accertamento della regolare esecuzione degli stessi, provvede il Comune mediante personale dipendente ovvero attraverso il conferimento di incarichi a tecnici iscritti agli albi professionali.
I contributi spettanti per le opere di riparazione degli edifici compresi nelle convenzioni, di cui al primo comma del presente articolo ed al successivo articolo 34, hanno titolo ad essere concessi in via prioritaria.
Note:
1 Terzo comma sostituito da art. 30, primo comma, L. R. 25/1978
2 Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 31, primo comma, L. R. 25/1978
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, L. R. 53/1984