Art. 32
Al fine di razionalizzare e di rendere meno onerosa, attraverso la redazione di progetti unitari, l' esecuzione delle opere di riparazione degli edifici danneggiati, i Sindaci dei Comuni interessati sono autorizzati a stipulare - con riguardo ad ambiti edilizi predeterminati - apposite convenzioni con le imprese, consorzi di imprese, società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi.
Alla progettazione, direzione, assistenza e contabilità dei lavori, nonché all' accertamento della regolare esecuzione degli stessi, provvede il Comune mediante personale dipendente ovvero attraverso il conferimento di incarichi a tecnici iscritti agli albi professionali.
I progetti relativi alle opere suindicate sono redatti con le modalità indicate al Capo II, articolo 5 della presente legge e sono approvati dal Sindaco.
I contributi spettanti per le opere di riparazione degli edifici compresi nelle convenzioni, di cui al primo comma del presente articolo ed al successivo articolo 34, hanno titolo ad essere concessi in via prioritaria.
Per le medesime finalità di cui al primo comma del presente articolo, qualora i Sindaci dei Comuni interessati non pervengano per qualsiasi ragione alla stipulazione delle convenzioni suindicate, nonostante sussistano i presupposti del caso, alla stipulazione relativa provvede, previo parere della Commissione consiliare speciale, la Segreteria Generale straordinaria, istituita con
legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, la quale provvede altresì agli adempimenti di cui al secondo e terzo comma.
Note:
1 Terzo comma sostituito da art. 30, primo comma, L. R. 25/1978
2 Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 31, primo comma, L. R. 25/1978
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, L. R. 53/1984