Art. 30
In alternativa ai contributi nel pagamento degli interessi sui mutui eventualmente contratti o da contrarre, ai sensi dei precedenti articoli 27 e 28, l' Amministrazione regionale č autorizzata a concedere - a richiesta degli interessati - contributi ventennali annui costanti nella misura dell' 8% della spesa ammissibile entro i limiti indicati dallo stesso articolo 27, primo comma, lettere a) e b).
L' ammontare della spesa ammissibile, ai fini suindicati non puņ essere, comunque, inferiore a lire 4 milioni.
Per la concessione del beneficio, gli interessati dovranno presentare all' Amministrazione regionale la documentazione prevista al predetto articolo 27 quinto comma, della presente legge.
Note:
1 Primo comma sostituito da art. 29, primo comma, L. R. 25/1978
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 44, primo comma, L. R. 25/1978
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, primo comma, L. R. 35/1979
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, primo comma, L. R. 55/1986
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 7, L. R. 13/2002
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 3, L. R. 24/2005