Legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.
Art. 23
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa e sentita la Commissione consiliare speciale, verranno determinati i parametri per l' aggiornamento degli importi massimi, di cui al precedente comma, in relazione alle variazioni dei costi nel settore edile.
Limitatamente alle riparazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati o da assegnarsi in locazione, il contributo č concesso direttamente dall' Amministrazione regionale, per ciascun alloggio, in misura pari all' importo di stima risultante dal verbale di accertamento e, comunque, fino al limite massimo di lire 7.500.000.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 22, primo comma, L. R. 25/1978
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 35, primo comma, L. R. 25/1978
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, primo comma, L. R. 25/1978
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, secondo comma, L. R. 35/1979
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 21, primo comma, L. R. 35/1979
6 Parole sostituite al primo comma da art. 22, primo comma, L. R. 35/1979
7 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 22, secondo comma, L. R. 35/1979
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 26/1988
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 84, comma 1, L. R. 50/1990
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 132, comma 1, L. R. 50/1990
11 Integrata la disciplina del primo comma da art. 59, comma 1, L. R. 48/1991