Art. 23
Il contributo regionale per la riparazione degli edifici č determinato in misura pari all' 80% dell' importo di stima risultante dal verbale di accertamento, di cui al precedente articolo 20, ovvero dell' importo risultante dal progetto approvato di cui al successivo articolo 27 e, comunque, fino ad un contributo massimo:
- di lire 6.000.000 per ciascun alloggio;
- di lire 10.000.000 nel caso di immobili per uso di abitazione rurale comprensivi di annessi rustici danneggiati e da riparare;
- di lire 4.000.000 per gli eventuali vani adibiti ad attivitā produttive compresi negli edifici destinati ad uso misto, ovvero per il complesso degli annessi rustici non facenti corpo unico con l' abitazione.
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa e sentita la Commissione consiliare speciale, verranno determinati i parametri per l' aggiornamento degli importi massimi, di cui al precedente comma, in relazione alle variazioni dei costi nel settore edile.
Limitatamente alle riparazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati o da assegnarsi in locazione, il contributo č concesso direttamente dall' Amministrazione regionale, per ciascun alloggio, in misura pari all' importo di stima risultante dal verbale di accertamento e, comunque, fino al limite massimo di lire 7.500.000.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 22, primo comma, L. R. 25/1978
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 35, primo comma, L. R. 25/1978
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, primo comma, L. R. 25/1978
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, secondo comma, L. R. 35/1979
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 21, primo comma, L. R. 35/1979
6 Parole sostituite al primo comma da art. 22, primo comma, L. R. 35/1979
7 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 22, secondo comma, L. R. 35/1979
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 26/1988
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 84, comma 1, L. R. 50/1990
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 132, comma 1, L. R. 50/1990
11 Integrata la disciplina del primo comma da art. 59, comma 1, L. R. 48/1991