Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Integrata la disciplina della legge da art. 1, primo comma, L. R. 77/1980
2 Legge abrogata da art. 31, comma 1, L. R. 13/2005 . Le disposizioni di cui alla presente legge continuano tuttavia ad applicarsi ai rapporti contributivi e ai procedimenti in corso fino ad esaurimento degli stessi, come stabilito dall'art. 31, c. 2, L.R. 13/2005.