Art. 3
Per le finalitā previste dalla presente legge č autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, di cui lire 1.000 milioni per l' esercizio finanziario 1977.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 6635 con la denominazione: << Contributi per la costituzione ed il funzionamento del Centro di ricerca per macchine tessili >> e con lo stanziamento di lire 3.000 milioni per gli esercizi 1977-1980, di cui lire 1.000 milioni per l' esercizio 1977.
Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte, per lire 1.000 milioni relativi all' esercizio 1977, mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1976 (Progetti - Interventi per la ricerca scientifica ed applicata - dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo), ai sensi del
secondo comma dell' articolo 7 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, e per lire 2.000 milioni mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1977-1980 (elenco n. 5 - Progetti - Interventi per la ricerca scientifica ed applicata - allegato al piano medesimo).