Legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Interventi integrativi della Regione a completamento dei contributi della CEE e dei finanziamenti della BEI e della CECA per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dagli eventi sismici.
CAPO I
 Utilizzazione dei finanziamenti della Banca Europea per
gli investimenti e della Comunità Europea per il Carbone
e l' Acciaio a favore delle imprese industriali, nonché di
altri Enti ed istituzioni interessati al sisma.
Art. 4
 
Agli istituti di credito di cui ai precedenti articoli 1 e 2 che eroghino mutui per la riparazione e la ricostruzione delle aziende industriali indicate all' articolo 2 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, compreso l' eventuale ampliamento fino ad un massimo del 50% delle strutture danneggiate o distrutte, sono concessi contributi in semestralità costanti per un periodo non superiore a quindici anni nella misura necessaria a rendere l' onere di ammortamento del mutuo per le imprese pari a quello sostenuto dai beneficiari dei mutui di cui all' articolo 2 del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336.
Note:
1 Sostituito il secondo comma con 3 commi da art. 20, primo comma, L. R. 23/1978
2 Secondo comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 5
 
I contributi di cui al precedente articolo 4 sono concessi in semestralità posticipate agli istituti di credito designati ai sensi dell' articolo 3, su presentazione all' Assessorato dell' industria e del commercio o all' Assessorato dell' agricoltura, delle foreste e dell' economia montana, secondo le rispettive competenze, di:
a) copia del contratto di mutuo con l' impresa o l' ente beneficiario corredata del relativo piano di ammortamento e della dichiarazione del sindaco attestante che l' impresa o le opere o le strutture o gli impianti sono stati interamente o parzialmente danneggiati dal sisma;
b) relazione tecnico - finanziaria relativa agli investimenti;
c) dichiarazione da parte della Banca Europea degli investimenti ovvero della Comunità Europea del Carbone e dell' Acciaio attestante che il mutuo di cui alla lettera a) è stato concesso su proprie disponibilità e contenente tutte le condizioni del mutuo con l' istituto di credito interessato.

Agli effetti della determinazione delle condizioni del prestito, il tasso di interesse, maggiorato di 0,80 punti per spese ed oneri di istituto, non potrà essere superiore a 10,30.
La misura del contributo è pari alla differenza risultante tra la somma degli interessi calcolata al tasso di interesse di cui alla lettera c) e la somma degli interessi risultante dal piano di ammortamento indicato alla lettera a) suddivisa in semestralità costanti in relazione alla durata del mutuo.
Per il periodo di preammortamento detto contributo sarà calcolato con riferimento ai tempi o agli importi di utilizzo del finanziamento e potrà essere corrisposto anche in un' unica soluzione alla fine di ogni semestre solare, sulla base della documentazione che sarà fornita dagli istituti eroganti.
Art. 8
 
L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata - in attesa che vi provveda lo Stato con propria legge - a rimborsare agli istituti di cui agli articoli 1 e 2 gli oneri derivanti dalla differenza tra i cambi applicati alle operazioni di rimborso di capitale ed interessi dei mutui contratti, ai sensi della presente legge, con la Banca Europea per gli Investimenti e con la Comunità Europea per il Carbone e l' Acciaio ed i cambi applicati in sede di negoziazione della valuta estera rinveniente dai prestiti stessi, all' atto della loro accensione.
A tale scopo gli istituti, alla fine di ogni anno, comunicheranno all' Assessorato regionale delle finanze - Direzione regionale dei Servizi Amministrativi - gli eventuali oneri sostenuti o le favorevoli differenze acquisite per effetto delle diversità dei cambi applicati ai sensi del precedente comma.
I cambi praticati dovranno risultare da dichiarazione degli istituti di credito che hanno effettuato le operazioni di introito e di rimborso dei prestiti concessi dalla Banca Europea per gli Investimenti e dalla Comunità Europea per il Carbone e l' Acciaio.
L' Amministrazione regionale provvederà al rimborso degli oneri sopra indicati, al netto di ogni commissione e spesa, nel tempo strettamente necessario dal ricevimento della relativa richiesta.
Ove in un anno, in presenza di cambio favorevole, gli istituti, in sede di rimborso di rate dei mutui contratti, dovessero acquisire delle differenze a loro favore, tali differenze formeranno oggetto di conguaglio in occasione di eventuali oneri di cambio che l' Amministrazione regionale fosse chiamata a rimborsare, per effetto della presente legge, nell' anno o negli anni successivi. Qualora tali differenze si verificassero nell' ultimo anno, gli istituti rimborseranno all' Amministrazione regionale gli importi risultanti a loro favore.