Legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Interventi integrativi della Regione a completamento dei contributi della CEE e dei finanziamenti della BEI e della CECA per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dagli eventi sismici.
Art. 4
 
Agli istituti di credito di cui ai precedenti articoli 1 e 2 che eroghino mutui per la riparazione e la ricostruzione delle aziende industriali indicate all' articolo 2 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, compreso l' eventuale ampliamento fino ad un massimo del 50% delle strutture danneggiate o distrutte, sono concessi contributi in semestralità costanti per un periodo non superiore a quindici anni nella misura necessaria a rendere l' onere di ammortamento del mutuo per le imprese pari a quello sostenuto dai beneficiari dei mutui di cui all' articolo 2 del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336.
Note:
1 Sostituito il secondo comma con 3 commi da art. 20, primo comma, L. R. 23/1978
2 Secondo comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010