Art. 4
Agli istituti di credito di cui ai precedenti articoli 1 e 2 che eroghino mutui per la riparazione e la ricostruzione delle aziende industriali indicate all'
articolo 2 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, compreso l' eventuale ampliamento fino ad un massimo del 50% delle strutture danneggiate o distrutte, sono concessi contributi in semestralità costanti per un periodo non superiore a quindici anni nella misura necessaria a rendere l' onere di ammortamento del mutuo per le imprese pari a quello sostenuto dai beneficiari dei mutui di cui all' articolo 2 del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella
legge 29 maggio 1976, n. 336.
Nei predetti mutui potranno essere compresi gli eventuali ampliamenti fino al 50 per cento delle strutture e degli impianti preesistenti.
Le opere, le strutture, gli impianti ed i magazzini di cui in precedenza potranno essere ricostruiti in tutto o in parte ove ne venga riconosciuta l' opportunità ai fini della funzionalità, anche in località diversa da quella dell' originaria ubicazione; potranno essere altresì concessi i contributi previsti dal presente articolo per completamenti ed ampliamenti di magazzini e di impianti finanziati o da finanziarsi ai sensi di leggi statali o regionali, purché realizzati nelle zone colpite dagli eventi sismici, di cui allo
articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.
Note:
1 Sostituito il secondo comma con 3 commi da art. 20, primo comma, L. R. 23/1978
2 Secondo comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010