Art. 3
Gli istituti di credito di cui ai precedenti articoli 1 e 2 sono designati, previa delibera della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Con il medesimo decreto č altresė fissato l' importo massimo dei mutui ammissibili da ciascun istituto ed assistibili con l' intervento regionale di cui al successivo articolo 4.