Legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Interventi integrativi della Regione a completamento dei contributi della CEE e dei finanziamenti della BEI e della CECA per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dagli eventi sismici.
Art. 17
 
Per le finalitā previste dal secondo comma dell' articolo 4 č autorizzato, nell' esercizio finanziario 1976, un limite di impegno di lire 600 milioni.
Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 600 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1990.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi dal 1976 al 1979 e del bilancio per l' esercizio 1976, č istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI, il capitolo 6355 con la denominazione: << Contributi in semestralitā costanti agli istituti di credito abilitati ad esercitare il credito agrario di miglioramento che concedono mutui, anche integrativi, per la riparazione e la ricostruzione di opere, di strutture e degli impianti collettivi del settore agricolo - forestale, e per la valorizzazione dei prodotti agricoli, ivi compresi gli eventuali ampliamenti >> e con lo stanziamento complessivo di lire 2.400 milioni corrispondente alle annualitā autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 600 milioni relativi all' annualitā autorizzata per l' esercizio 1976, cui si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 - << Fondo di solidarietā per gli interventi conseguenti agli eventi tellurici dell' anno 1976 nel Friuli - Venezia Giulia >> - dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1976.
Le annualitā autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1990 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.