Art. 9
Per le domande di contributo avanzate direttamente dalla Regione alla Comunitā Economica Europea ai sensi del regolamento ( CEE ) n. 1505/76 del Consiglio del 21 giugno 1976 ed allo Stato italiano ai sensi del
Decreto - Legge 29 luglio 1976, n. 516 convertito con modificazioni nella
legge 19 agosto 1976, n. 591, l' Amministrazione regionale č autorizzata ad assumere a proprio carico la differenza tra la spesa complessiva ammessa a finanziamento e la somma dei contributi concessi dalla Comunitā Economica Europea e dallo Stato italiano.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, L. R. 20/1982
Art. 10
Ad integrazione dei contributi concessi dalla Comunitā Economica Europea ai sensi del regolamento ( CEE ) n. 1505/76 del Consiglio del 21 giugno 1976 e dallo Stato italiano ai sensi del
Decreto - Legge 29 luglio 1976, n. 516 convertito con modificazioni nella
legge 19 agosto 1976, n. 591, l' Amministrazione regionale č autorizzata a concedere alle Comunitā montane, ai Consorzi di bonifica integrale e montana, ai Consorzi di miglioramento fondiario, idraulici e di derivazione formati - questi ultimi - da Province e Comuni, ai Comuni e all' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura (ERSA) un contributo che consenta di raggiungere il 98% della spesa ammessa.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, L. R. 20/1982
2 Parole sostituite al primo comma da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
3 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
4 Non si dā seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 11
L' Amministrazione regionale č autorizzata a concedere agli Enti di cui ai precedenti articoli anticipazioni fino al 70% della spesa complessiva ammessa ai contributi comunitari, statali e regionali.
Tali anticipazioni verranno recuperate sulla parte degli stati di avanzamento il cui ammontare ecceda i due decimi dell' importo dei lavori.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, L. R. 20/1982