Legge regionale 10 gennaio 1977, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Interventi integrativi della Regione a completamento dei contributi della CEE e dei finanziamenti della BEI e della CECA per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dagli eventi sismici.
Art. 9
Per le domande di contributo avanzate direttamente dalla Regione alla Comunitā Economica Europea ai sensi del regolamento ( CEE ) n. 1505/76 del Consiglio del 21 giugno 1976 ed allo Stato italiano ai sensi del Decreto - Legge 29 luglio 1976, n. 516 convertito con modificazioni nella legge 19 agosto 1976, n. 591, l' Amministrazione regionale č autorizzata ad assumere a proprio carico la differenza tra la spesa complessiva ammessa a finanziamento e la somma dei contributi concessi dalla Comunitā Economica Europea e dallo Stato italiano.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, L. R. 20/1982